La conoscenza di cosa portiamo sulle nostre tavole è alla base di un regime alimentare sano. Se è vero che fino a poco tempo fa era consuetudine approvigiornarsi di olio dai contadini di nostra conoscenza, senza alcuna dicitura regolamentata sull’etichetta, oggi, con i regolamenti comunitari, questa pratica è scomparsa a favore della tutela del consumatore.
Risale solo a pochi decenni fa la normativa emanata dalla comunità Economica Europea, in questo settore ed in particolare sono 3 le azioni di riferimento che regolano il settore:
In particolare, il regolamento n. 2568/91, ha fissato le norme ha fatto il punto della situazione sul processo di raffinazione ed ha classificato gli oli definendo le sue categorie principali.
Chiarire le pratiche sulla raffinazione è stato un nodo focale per la trasparenza nella produzione di olio. Nello specifico il processo di raffinazione definisce già in partenza che tipo di olio avremo e si distingue in:
Di qui ne segue la classificazione degli oli, in primis con la definizione di “Olio rettificato di oliva” che per legge può avere massimo 0,3% di acidità ed è inodore, incolore e insapore. Ne deriva quindi che la semplice dicitura “Olio di oliva” altro non è che una miscela di olio rettificato di oliva con un olio vergine commestibile in qualunque proporzione.
Gli oli di oliva vergini sono invece ottenuti dal frutto dell’olio solo mediante processi meccanici o altri processi fisici, in particolari condizioni termiche, che non causano alterazioni all’olivo, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. L’acidità di questi oli è espressa come acido oleico è al massimo di 2 g. per 100 g
La denominazione di olio extra vergine di oliva è riservata all’olio la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 0,8 g. per 100 g.
All’olio di oliva raffinato appartengono quei prodotti che presentano difetti ed alterazioni di composizioni, sia all’olfatto che al gusto, è indispensabile quindi una lavorazione chimica per renderlo conforme alle norme vigenti. L’acidità espressa in acido oleico non deve essere superiore a 0,3 g. per 100 g. A questa categoria appartiene l’olio di oliva vergine lampante, che non è commestibile e la cui acidità è espressa come acido oleico è superiore a 2 g. per 100 g.
L’olio di sansa di oliva raffinato si crea dall’estrazione con solvente dalla sansa, ossia lo scarto solido delle olive spremute. La sua acidità espressa in acido oleico non deve essere superiore a 0,3 g per 100 g, mentre l’olio di sansa di oliva
è quell‘olio composto da olio di sansa di oliva raffinato ed olio di oliva vergine o extra vergine, avente l’acidità espressa in acido oleico non superiore a 1 g.